Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of serious personal harm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a justification under Article 54 of the Penal Code due to a violation of his right to movement caused by his father selling the car he used. The court rejected these claims as mere factual complaints lacking legal merit and noted the appellant was merely a user, not the owner, of the vehicle, precluding the mitigation under Article 62.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 62 n. 2 cod. pen.: Appeals based solely on factual dissatisfaction without demonstrating a grave and current personal injury are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mammoli Alberto, nato a Perugia il 4/1/1985 avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. configurabile solo in presenza, rigorosamente dimostrata, di un danno grave e attuale alla persona, e nel caso in esame neppure prospettato come tale dal ricorrente ma come violazione del diritto di movimento , del ricorrente che sarebbe stato compromesso dalla decisione del padre di vendere l'autovettura in uso all'imputato, decisione avversata dall'imputato e che lo aveva indotto a lasciare l'abitazione ove era ristretto; né appare configurabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. dal momento che il ricorrente non era proprietario formale dell'autovettura ma mero utilizzatore della stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere r tore residente Emilia Anna a Petr ellis b'30 O 099