Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding conviction for attempted murder.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Liccardi Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment on grounds of insufficient reasoning for the conviction of attempted murder and the evidentiary weight of his confession. The court rejected these arguments as generic, noting the lower court's reasoning was logical, linear, and fully engaged with the defense's arguments without exceeding established legal limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals based on generic censure of reasoning or evidentiary weight without specific factual analysis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Liccardi Massimo, nato a Calvizzano il 5/5/1976 avverso la sentenza del 12/4/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 367 cod. pen., e relativi al vizio di motivazione della sentenza perché reiterativa di quella di primo grado ed alla inefficacia probatoria del riconoscimento, sono generici e manifestamente infondati;
Considerato che, in particolare, è volta a generiche censure in fatto la censura che concerne la valutazione della prova costituita dal riconoscimento dell'imputato, motivata con argomenti logici e lineari dai giudici del merito; che la contestazione della tecnica di motivazione per relationem della sentenza impugnata è parimenti generica perché non specifica neppure in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima;
Rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/5/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Ann giordano A Petruzz Ilis DEPOSITATO IN CI,, 1.1E