Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging discretionary sentencing decisions on factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the first ground constituted mere factual complaints rather than legal arguments permissible in a cassation proceeding. The appellant challenged the denial of a suspended sentence, arguing the lower court's reasoning was flawed, while the state contended the decision involved discretionary judgment on prognosis. The court ruled that such matters fall within the exclusive domain of the trial judge and cannot be re-evaluated at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation cannot challenge the factual correctness or discretionary reasoning of the trial judge regarding the application of a cause of justification or suspended sentence, as these require a new evaluation of evidence and prognosis reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chukwu Kingsley, nato in Nigeria il 22/8/1973 avverso la sentenza del 3/5/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volte a suggerire l'alternativa ricostruzione del fatto sulla base della rilettura delle fonti di prova, analizzate concordemente nelle sentenze di merito sulla scorta di motivazione tutt'altro che illogica escludendo la ricorrenza di una condotta arbitraria e illegittima degli agenti operanti;
Considerato che il motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è disattesa la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché volto a sindacare, in materia ampiamente discrezionale rimessa al giudice del merito, le ragioni per le quali, valorizzando un precedente, l'imputato è stato ritenuto non meritevole dell'applicazione di nuovo beneficio non essendo formulabile una prognosi favorevole; che, in presenza di sospensione del corso della prescrizione in primo grado a seguito di rinvii (dal 9 dicembre 2016 al 2 maggio 2017, su richiesta della difesa; e da tale data al 9 gennaio 2018) il reato non era prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello.
Né rileva, in presenza di ricorso inammissibile, la sopravvenuta (e astratta) decorrenza del termine di prescrizione poiché l'inammissibilità del ricorso, attinente ad una causa originaria dell'atto, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (cfr. S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigp.ere relatore Presidente Emilia AI1n Giordano A na Petruzpllis in , )_yL DEPOSITATO I