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Ordinanza — n. 22711/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for alleging factual errors and lack of punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings regarding criminal liability under Article 341-bis and the lack of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments as mere complaints lacking legal specificity, noting that the first ground sought to reconstruct facts contrary to the evidence already evaluated by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in cassation are inadmissible when they consist solely of factual complaints or alternative fact reconstructions without specific legal grounds, as the supreme court reviews only legal errors, not the factual assessment of the trial court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints rejection Article 341-bis penal code Article 131-bis penal code lack of punishability legal review limits procedural costs award esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cardi Ascanio, nato a Gaeta il 23/5/1965 avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volte a suggerire l'alternativa ricostruzione del fatto sulla base della rilettura delle fonti di prova, analizzate concordemente nelle sentenze di merito sulla scorta di motivazione tutt'altro che illogica, e delle quali si deduce travisamento ponendole a confronto con le dichiarazioni rese dall'imputato e dei testi della difesa che hanno, parimenti, formato oggetto di valutazione per escluderne l'attendibilità;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consiglier e ensore Il Presidente Emilia Anna Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANC LENA oggi 1