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Ordinanza — n. 22710/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded nullity claims regarding traffic evasion conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate judgment was null due to lack of reasoning. The appellant argued for a retrial based on procedural defects, but the court found no logical flaws in the confirmation of the traffic evasion conviction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal based on the nullity of the appellate judgment is inadmissible if the alleged defects in reasoning are manifestly unfounded and do not justify reopening the investigation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility traffic evasion conviction manifestly unfounded nullity procedural defect review court costs and fine motivi di cassazione domanda d'asilo di cittadino nigeriano ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
Art. 385, ult. comma, cod. pen.
pen.; che, sulla scorta degli elementi di prova valorizzati nella sentenza, non ricorrono elementi per ritenere configurabile nella condotta la fattispecie di cui all'art. 385, ult.
art. 603 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA 9 sul ricorso proposto da: Ndiaye Thiemokho, nato in Senegal il 342/1985 kIMl 2.02A avverso la sentenza del della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e relativi alla nullità della sentenza di appello sono manifestamente infondati non ravvisandosi nella motivazione con la quale è stato confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di evasione alcuna illogicità o carenza tale da legittimare la rinnovazione dell'istruttoria mediante la escussione del verbalizzante, e, dunque, delle condizioni di cui all'art. 603 cod. proc. pen.; che, sulla scorta degli elementi di prova valorizzati nella sentenza, non ricorrono elementi per ritenere configurabile nella condotta la fattispecie di cui all'art. 385, ult. comma, cod. pen.;1 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore Il PresideiTe n Emilia Anna Gio Anna Petr zze lis DEPOSITATO IN CANCE RIA 1 1 0 G I