Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere complaints and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability and non-punishment grounds, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these arguments, ruling that the appeal consisted solely of factual complaints without specific legal grounds suitable for a review on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals on criminal liability or non-punishment grounds are inadmissible if they amount to mere factual complaints or lack specific legal arguments distinct from those already examined by the trial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Guagliardo Kristian Michele, nato a Caltanissetta il 25/6/1991 avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglíanze in punto di fatto e volte a suggerire un'autonoma valutazione delle fonti di prova analizzati nelle sentenze di merito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore IlAresidente Emilia Anna Giorda dmna Pe u