Ordinanza — n. 22704/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Padovani Mario Giuseppe, nato a Venezia il 14/4/1987 avverso la sentenza del 6/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché mera riedizione di motivi di impugnazione - sul trattamento sanzionatorio- già ritenuti inammissibili dalla Corte di appello perché tardivamente proposti, affermazione, questa, non contrastata dal ricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22704/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Padovani Mario Giuseppe, nato a Venezia il 14/4/1987 avverso la sentenza del 6/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché mera riedizione di motivi di impugnazione - sul trattamento sanzionatorio- già ritenuti inammissibili dalla Corte di appello perché tardivamente proposti, affermazione, questa, non contrastata dal ricorrente;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Padovani Mario Giuseppe, nato a Venezia il 14/4/1987 avverso la sentenza del 6/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché mera riedizione di motivi di impugnazione - sul trattamento sanzionatorio- già ritenuti inammissibili dalla Corte di appello perché tardivamente proposti, affermazione, questa, non contrastata dal ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore Il Presiderkk Emilia Anna Giordano na Petru Anis DEPOMATO IN CANC RIA I O 6IU