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Ordinanza — n. 22703/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22703/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22703/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sulle istanze proposte da: Ciravegna Vincenzo, nato a Bra il 18/4/1968 Ciravegna Luciana, nata a Cherasco il 19/12/1930 r'L visti gli atti; esaminati le istanze; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano La richiesta di rimessione proposta da Luciana Ciravegna è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto soggetto che non ha veste processuale nel procedimento ma mera congiunta dell'imputato Vincenzo Ciravegna. La richiesta dell'imputato, Vincenzo Ciravegna è inammissibile sia perché non risulta depositata in favore della altre parti processuali, le persone offese del reato di calunnia per cui è in corso il procedimento penale, ma, impersonalmente, al Procuratore capo del Tribunale di Milano sia perché le argomentazioni che ne sono a fondamento sono inconferenti e generiche, oltre che manifestamente infondate muovendo dall'assunto di risalenti motivi di contrasto riconducibili all'attività dell'imputato e che riguardano singoli soggetti - in particolare, oltre al responsabile della società SAM e al privato titolare di fondi confinanti, magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Asti - senza investire l'intera sede giudiziaria (il Tribunale di Milano) in cui è in corso il processo e non appaiono perciò idonei a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e non eliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le conclusioni innanzi descritte non sono rivedibili per effetto del contenuto della documentazione prodotta (atto di denuncia querela ed altro) in seguito alla fissazione dell'odierna udienza e che parimenti si rivela inconferente e inidonea a comprovare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 45 cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che all'inarnmissibilità segue la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene di dover determinare come in dispositivo.

Parole chiave

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considerazioni di protezione ambientale inquinamento locale deposito di prodotti inquinanti conformità alle norme ambientali responsabilità per i danni ambientali denuncia penale

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc. pen
Le conclusioni innanzi descritte non sono rivedibili per effetto del contenuto della documentazione prodotta (atto di denuncia querela ed altro) in seguito alla fissazione dell'odierna udienza e che parimenti si rivela inconferente e inidonea a comprovare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 45 cod.
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Testo completo

nte ORDINANZA sulle istanze proposte da: Ciravegna Vincenzo, nato a Bra il 18/4/1968 Ciravegna Luciana, nata a Cherasco il 19/12/1930 r'L visti gli atti; esaminati le istanze; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano La richiesta di rimessione proposta da Luciana Ciravegna è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto soggetto che non ha veste processuale nel procedimento ma mera congiunta dell'imputato Vincenzo Ciravegna. La richiesta dell'imputato, Vincenzo Ciravegna è inammissibile sia perché non risulta depositata in favore della altre parti processuali, le persone offese del reato di calunnia per cui è in corso il procedimento penale, ma, impersonalmente, al Procuratore capo del Tribunale di Milano sia perché le argomentazioni che ne sono a fondamento sono inconferenti e generiche, oltre che manifestamente infondate muovendo dall'assunto di risalenti motivi di contrasto riconducibili all'attività dell'imputato e che riguardano singoli soggetti - in particolare, oltre al responsabile della società SAM e al privato titolare di fondi confinanti, magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Asti - senza investire l'intera sede giudiziaria (il Tribunale di Milano) in cui è in corso il processo e non appaiono perciò idonei a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e non eliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice.

Le conclusioni innanzi descritte non sono rivedibili per effetto del contenuto della documentazione prodotta (atto di denuncia querela ed altro) in seguito alla fissazione dell'odierna udienza e che parimenti si rivela inconferente e inidonea a comprovare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 45 cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che all'inarnmissibilità segue la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene di dover determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili le istanze e condanna gli istanti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/5/2022 Il Consigliere estensore reside Dal Emilia Anna Giord'a/no LAina Pet uzzellis ,A L ‘,;)(79, -,