Italian Court dismisses appeal as facts are mere complaints and merit court already rejected them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Taki Abderrahim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for attempted robbery, claiming the facts were merely complaints and that the lower court failed to apply recidivism rules or generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because the alleged facts were insufficient for a final review and were already properly addressed and dismissed by the trial judge based on the defendant's social danger and prior conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or issues already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible in the final review stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Taki Abderrahim, nato in Marozzo il 10/6/1977 floLo CNA avverso la sentenza del 7/5/2021 della Corte di appello di Uzl rzli int visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. ascritto all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, denegate evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato e a fronte di pena determinata nel minimo edittale;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore Emilia Anna rdano TATO IN C 1 O' oggi, 01