Ordinanza — n. 22688/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ben Hadja Amin, nato in Algeria il 21.12.1995 avverso la sentenza del 16 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena risulta manifestamente infondato in quanto finalizzato a censurare poteri officiosi del giudice di merito legittimamente esercitati (cfr. pag. 5 laddove la Corte dichiara l'impossibilità di formulare prognosi favorevole in relazione alla capacità dell'imputato di commettere ulteriori reati della stessa indole dei delitti ex artt. 385 e 337 c.p. per cui è stato già condannato);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22688/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 5 laddove la Corte dichiara l'impossibilità di formulare prognosi favorevole in relazione alla capacità dell'imputato di commettere ulteriori reati della stessa indole dei delitti ex artt. 385 e 337 c.p. per cui è stato già condannato);
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ben Hadja Amin, nato in Algeria il 21.12.1995 avverso la sentenza del 16 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena risulta manifestamente infondato in quanto finalizzato a censurare poteri officiosi del giudice di merito legittimamente esercitati (cfr. pag. 5 laddove la Corte dichiara l'impossibilità di formulare prognosi favorevole in relazione alla capacità dell'imputato di commettere ulteriori reati della stessa indole dei delitti ex artt. 385 e 337 c.p. per cui è stato già condannato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 .fATO i N oggi, oggi