Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22688/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22688/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ben Hadja Amin, nato in Algeria il 21.12.1995 avverso la sentenza del 16 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena risulta manifestamente infondato in quanto finalizzato a censurare poteri officiosi del giudice di merito legittimamente esercitati (cfr. pag. 5 laddove la Corte dichiara l'impossibilità di formulare prognosi favorevole in relazione alla capacità dell'imputato di commettere ulteriori reati della stessa indole dei delitti ex artt. 385 e 337 c.p. per cui è stato già condannato);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22688/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 5 laddove la Corte dichiara l'impossibilità di formulare prognosi favorevole in relazione alla capacità dell'imputato di commettere ulteriori reati della stessa indole dei delitti ex artt. 385 e 337 c.p. per cui è stato già condannato);

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale capacità di subire la carcerazione pene condizionali abbandono del procedimento penale remissione della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ben Hadja Amin, nato in Algeria il 21.12.1995 avverso la sentenza del 16 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena risulta manifestamente infondato in quanto finalizzato a censurare poteri officiosi del giudice di merito legittimamente esercitati (cfr. pag. 5 laddove la Corte dichiara l'impossibilità di formulare prognosi favorevole in relazione alla capacità dell'imputato di commettere ulteriori reati della stessa indole dei delitti ex artt. 385 e 337 c.p. per cui è stato già condannato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 .fATO i N oggi, oggi