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Ordinanza — n. 22686/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22686/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Lacerenza Davide nato a Foggia il 16/06/1999 Lacerenza Marco nato a Foggia il 26/02/1988 avverso la sentenza del 8/04/2021 emessa dal Tribunale di Foggia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. per). introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22686/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'evidenza i motivi dei ricorsi proposti, intrinsecamente generici, sono contraddetti dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità dei ricorrenti, ed esulano dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione annullamento del licenziamento condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso di annullamento procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Lacerenza Davide nato a Foggia il 16/06/1999 Lacerenza Marco nato a Foggia il 26/02/1988 avverso la sentenza del 8/04/2021 emessa dal Tribunale di Foggia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. per). introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza i motivi dei ricorsi proposti, intrinsecamente generici, sono contraddetti dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità dei ricorrenti, ed esulano dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consiglie é\ relatore Il Pre. 'dente Maria Sab.na Fidelbo '-JCA tN CArC LLERIA I I i