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Ordinanza — n. 22685/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22685/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Guarino Luca nato il 10.07.1976 A I ARA nrco avverso la sentenza del 23 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla insussistenza della responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque espresso in termini apodittici e generici;

Regesto Legislator

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art. 385 c.p; Ordinanza — n. 22685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque espresso in termini apodittici e generici;

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento uscita illegale dal paese sospensione dell'ordine espulsione persecuzione determinante per la fuga aiuto all'evasione di detenuti misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Guarino Luca nato il 10.07.1976 A I ARA nrco avverso la sentenza del 23 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla insussistenza della responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque espresso in termini apodittici e generici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigli ore Il Presidente Maria tna I DE.POSITATO IN CANCELLER