Ordinanza — n. 22685/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Guarino Luca nato il 10.07.1976 A I ARA nrco avverso la sentenza del 23 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla insussistenza della responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque espresso in termini apodittici e generici;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 c.p; Ordinanza — n. 22685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque espresso in termini apodittici e generici;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Guarino Luca nato il 10.07.1976 A I ARA nrco avverso la sentenza del 23 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla insussistenza della responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque espresso in termini apodittici e generici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigli ore Il Presidente Maria tna I DE.POSITATO IN CANCELLER