Ordinanza — n. 22683/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Torre Vito, nato in Favignana il 26.07.1956 avverso la sentenza del 11 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - in relazione alla colpevolezza del prevenuto ex art. 337 c.p., all'insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, nonché al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393 bis c.p. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 c.p, art. 393 bis c.p; Ordinanza — n. 22683/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che il motivo inerente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena si basa su assunti relativi alla ricostruzione dei presupposti per l'applicazione della pena sospesa correttamente ricostruiti dal giudice di appello tenuto conto dei precedenti benefici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Torre Vito, nato in Favignana il 26.07.1956 avverso la sentenza del 11 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - in relazione alla colpevolezza del prevenuto ex art. 337 c.p., all'insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, nonché al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393 bis c.p. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato inoltre che il motivo inerente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena si basa su assunti relativi alla ricostruzione dei presupposti per l'applicazione della pena sospesa correttamente ricostruiti dal giudice di appello tenuto conto dei precedenti benefici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 marzo 2022 Il Pres dente C aPOSATATO !N cAri LLERJA lo