Ordinanza — n. 22682/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Margiotta Casaluci Massimiliano, nato a Galatone il 28.01.1971 avverso la sentenza del 17 agosto 2021 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, attinenti al vizio di violazione di legge in relazione all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, avendo il giudice dato conto dell'insussistenza di elementi per procedere ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, avendo il giudice dato conto dell'insussistenza di elementi per procedere ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Margiotta Casaluci Massimiliano, nato a Galatone il 28.01.1971 avverso la sentenza del 17 agosto 2021 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, attinenti al vizio di violazione di legge in relazione all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, avendo il giudice dato conto dell'insussistenza di elementi per procedere ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente Maria.n. igna Giorgi4jFidelbo TO IN CANCEI RIA Qq2/ i a G