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Ordinanza — n. 22681/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Jacopo Inglese inadmissible de plano. The appellant challenged a Milan Tribunal sentence regarding the exclusion of recidivism, arguing a violation of law through vague, evocative censure. The court rejected these grounds because the review of sentencing in the absence of a party agreement on recidivism requires precise legal arguments, not merely general assertions of error.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against sentencing orders must be based on specific legal grounds; vague or evocative censure regarding the non-evidence of acquittal causes or the impossibility of excluding recidivism without party agreement renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal sentencing review recidivism exclusion specific legal grounds Corte di Cassazione procedural admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da INGLESE JACOPO, nato a Milano il 10/05/1987 avverso la sentenza del 7 luglio 2021 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di .01 proscioglimento e all'impossibilità, in presenza di accordo tra le parti, di esclusione della recidiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigye stensore Il Pre% dente Maria Vigna Giorgic Fidelbo A i iN CANCEGiu' o \L