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Ordinanza — n. 22680/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses vague local disturbance claim as insufficient to justify remitting criminal trial to another judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the applicant's request for remitting the criminal trial to another judge inadmissible due to vague and indeterminate circumstances. The applicant alleged local disturbances affecting the proceedings, but the court found these claims did not involve the entire judicial seat or constitute an insurmountable obstacle. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 101 c.p.p.: A request for remittal of a criminal trial to another judge is inadmissible when the alleged local disturbances are vague, affect only isolated individuals, and do not demonstrate an unavoidable impediment to the proceedings.

Parole chiave

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remittal of trial local disturbance judicial seat procedural inadmissibility criminal procedure procedural costs insurmountable obstacle procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.p.
Art. 101 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA Sulla istanza di rimessione formulata da Savino Antonio nato a Grumo Appula il 20/11/1961 parte offesa nel procedimento contro Fazio Laura nata a Bari il 10/10/1974 avverso l'ordinanza del 6/07/2021 del G.i.p. presso il Tribunale di Lecce visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminata l'istanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Rilevato che le circostanze addotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, riguardano singoli soggetti senza investire l'intera sede giudiziaria e non appaiono, perciò, idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e ineliminabile senza fare ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice.

Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consiglie e es '-sore Il PrOidente Maria Sa Vigna Gioro Fidelbo ATO IN CAR't LERIAIL CANCELLI E R tt ESPE