Ordinanza — n. 22679/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da VILLARI PAOLO, nato a Messina il 9/04/1994 avverso la sentenza del 1 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile perché la valutazione del giudice di merito appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da VILLARI PAOLO, nato a Messina il 9/04/1994 avverso la sentenza del 1 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile perché la valutazione del giudice di merito appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da VILLARI PAOLO, nato a Messina il 9/04/1994 avverso la sentenza del 1 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile perché la valutazione del giudice di merito appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consig tensore Il Prg idente Mari Vi na GiorgiO Fidelbo DEPOSITATO IN CAN LLERIA l O GI ogg