Ordinanza — n. 22677/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Russo Alfonso, nato a Catanzaro il 12.01.1966 avverso la sentenza del 01 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna gir OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 385 cod. pen., e, comunque, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dai giudici di merito, che hanno affermato la configurabilità del reato in ragione di quanto constatato dai Carabinieri nel corso del controllo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., e, comunque, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dai giudici di merito, che hanno affermato la configurabilità del reato in ragione di quanto constatato dai Carabinieri nel corso del controllo;
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Russo Alfonso, nato a Catanzaro il 12.01.1966 avverso la sentenza del 01 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna gir OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 385 cod. pen., e, comunque, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dai giudici di merito, che hanno affermato la configurabilità del reato in ragione di quanto constatato dai Carabinieri nel corso del controllo;
Considerato, inoltre, che la censura inerente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sia anch'essa già stata adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito, in relazione alla componente soggettiva e al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato; Ritenuto che il motivo inerente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non sia consentito dalla legge in sede di legittimità poiché la sentenza risulta sorretta, sul punto, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Pr si ente Giorg Itidelbo DEPOSITATO !N CAtT[71