Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22672/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22672/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22672/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Corsi Pietro, nato a Roma il 22.04.1962 avverso la sentenza del 19 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna CoJ OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti al reato di cui all'art.385 c.p. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che provvede alla puntuale indicazione dei tempi e delle modalità di violazione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22672/2022 — snpen · Corte di Cassazione: non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che provvede alla puntuale indicazione dei tempi e delle modalità di violazione;

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti uscita illegale dal paese esenzione dalla pena domanda d'asilo di rom ritardo ingiustificato dell'azione penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Corsi Pietro, nato a Roma il 22.04.1962 avverso la sentenza del 19 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna CoJ OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti al reato di cui all'art.385 c.p. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che provvede alla puntuale indicazione dei tempi e delle modalità di violazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consilietensore Il Pres dente Mari Sbrjajigna DEPOSIINTO ICA EVIERI