Ordinanza — n. 22672/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Corsi Pietro, nato a Roma il 22.04.1962 avverso la sentenza del 19 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna CoJ OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti al reato di cui all'art.385 c.p. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che provvede alla puntuale indicazione dei tempi e delle modalità di violazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22672/2022 — snpen · Corte di Cassazione: non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che provvede alla puntuale indicazione dei tempi e delle modalità di violazione;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Corsi Pietro, nato a Roma il 22.04.1962 avverso la sentenza del 19 novembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna CoJ OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti al reato di cui all'art.385 c.p. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che provvede alla puntuale indicazione dei tempi e delle modalità di violazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consilietensore Il Pres dente Mari Sbrjajigna DEPOSIINTO ICA EVIERI