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Ordinanza — n. 22666/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22666/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pietrosanto Barbara nata il 25/08/1976 a Torino avverso la sentenza del 16/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (che contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 380 cod. pen.) non solo è reiterativo di censure già proposte in appello circa la non genuinità dei messaggi whatsapp, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, ma tende a prospettare una versione alternativa dei fatti non ammessa in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 380 cod. pen; Ordinanza — n. 22666/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 380 cod. pen.) non solo è reiterativo di censure già proposte in appello circa la non genuinità dei messaggi whatsapp, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, ma tende a prospettare una versione alternativa dei fatti non ammessa in sede di legittimità.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti prove inattendibili motivazione inadeguata delle censure costituzionali prova informatica assunzione di prove a titolo cautelare accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 380 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pietrosanto Barbara nata il 25/08/1976 a Torino avverso la sentenza del 16/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (che contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 380 cod. pen.) non solo è reiterativo di censure già proposte in appello circa la non genuinità dei messaggi whatsapp, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, ma tende a prospettare una versione alternativa dei fatti non ammessa in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Alaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere e tensore Il Pre idente Maria Sabin igna Gior13 Fidelbo L