Ordinanza — n. 22665/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sali Lama, nato in Senegal il 30.03.1987 avverso la sentenza del 26 febbraio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla mancata disapplicazione della recidiva in relazione ai reati di cui agli artt. 337 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in merito alla manifestazione dei fatti per i quali si procede quale sintomo di pericolosità sociale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 337 c.p; Ordinanza — n. 22665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in merito alla manifestazione dei fatti per i quali si procede quale sintomo di pericolosità sociale;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sali Lama, nato in Senegal il 30.03.1987 avverso la sentenza del 26 febbraio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla mancata disapplicazione della recidiva in relazione ai reati di cui agli artt. 337 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in merito alla manifestazione dei fatti per i quali si procede quale sintomo di pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Presidente ,t. « Eidebi G