Ordinanza — n. 22656/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Liguori Michelangelo, nato a Terranova da Sibari il 9.11.1982 avverso la sentenza del 18 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso inerente alla nullità della sentenza per illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestata non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22656/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Liguori Michelangelo, nato a Terranova da Sibari il 9.11.1982 avverso la sentenza del 18 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso inerente alla nullità della sentenza per illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestata non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Liguori Michelangelo, nato a Terranova da Sibari il 9.11.1982 avverso la sentenza del 18 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso inerente alla nullità della sentenza per illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestata non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consi II_ Il Pre idente Maria