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Ordinanza — n. 22651/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible fact-based complaint regarding sentencing under Article 336 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate specific circumstances necessary to prove the unfitness of the conduct under Article 336 of the Penal Code. The court rejected this claim because the issue constituted a mere factual complaint rather than a legal question suitable for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot examine mere factual complaints or grievances regarding the evaluation of circumstances in a criminal appeal, as such issues are reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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Article 336 Penal Code unfitness of conduct factual complaint stage of legality inadmissible appeal Corte di Cassazione sentencing review oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Bello Andrea nato a Torino il 4/0111973 avverso la sentenza del 29/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla mancata valutazione di alcune circostanze da cui si sarebbe dovuta trarre la conseguenza della inidoneità della condotta contestata a integrare il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto;

Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consig stensore Il Presidente Maria na Vigna Giorgi iFidelbo DEPOSITATO IN CANC ERIA oggi, 10 61