Ordinanza — n. 22650/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Deluise Egidio nato a Torino il 2/09/1978 Angotti Michele nato a Torino ii 3/12/1974 avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Cotte d'appello di forino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso proposto in favore di Angotti Michele in relazione all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito, da una parte, in una mera doglianza in punto di fatto; dall'altra parte, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, segnatamente, pagg. 3 e 4).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 22650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i due motivi dedotti nel ricorso proposto in favore di Deluise Egidio in relazione all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché al vizio di motivazione circa la contestata recidiva reiterata, sono riproduttivi di censure a cui la Corte d'appello ha fornito una risposta adeguata e non illogica (si veda, in particolare, pag. 4). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Deluise Egidio nato a Torino il 2/09/1978 Angotti Michele nato a Torino ii 3/12/1974 avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Cotte d'appello di forino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso proposto in favore di Angotti Michele in relazione all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito, da una parte, in una mera doglianza in punto di fatto; dall'altra parte, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, segnatamente, pagg. 3 e 4).
Ritenuto che i due motivi dedotti nel ricorso proposto in favore di Deluise Egidio in relazione all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché al vizio di motivazione circa la contestata recidiva reiterata, sono riproduttivi di censure a cui la Corte d'appello ha fornito una risposta adeguata e non illogica (si veda, in particolare, pag. 4). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 marzo 2022 Il CorisiOie-4-4,*.tensore Il Prdente Maria S e • a a Giorgib ridelbo DEPOSITATO IN CAN L