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Ordinanza — n. 22649/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22649/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22649/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mazzola Stefano nato a Borgosesia il 12/10/1967 avverso la sentenza del 22/09i/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i quattro motivi dedotti nel ricorso con riferimento ai delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22649/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 582 e 585 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia alla sicurezza pubblica pericolo di tortura difetto di legittimazione abbandono per lesioni personali
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mazzola Stefano nato a Borgosesia il 12/10/1967 avverso la sentenza del 22/09i/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i quattro motivi dedotti nel ricorso con riferimento ai delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che i primi tre motivi di ricorso, in ordine, rispettivamente, al travisamento della prova dichiarativa, all'insufficienza di prove e alla volontarietà della condotta attiva di resistenza e di quella di lesioni a danno di uno dei verbalizzanti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto, altresì, che è del tutto generico il motivo di ricorso sull'attendibilità dei testi della difesa al confronto con la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll marzo 2022 Il Consigli sten ore Il Prè idente Maria Vigna Giorgiói Fidelbo DEPOSITATO IN CAI(C LLERIA