Ordinanza — n. 22647/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MOLDOVAN IERONIM, nato in Romania il 12/01/1972 avverso la sentenza del 18 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto si limita ad una generica e del tutto immotivata richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22647/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MOLDOVAN IERONIM, nato in Romania il 12/01/1972 avverso la sentenza del 18 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto si limita ad una generica e del tutto immotivata richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MOLDOVAN IERONIM, nato in Romania il 12/01/1972 avverso la sentenza del 18 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto si limita ad una generica e del tutto immotivata richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto;
Considerato inoltre che la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli è adeguatamente motivata dal giudice di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 022 Il Consigl" tensore Il Pr9Sidente Maria Vigna Giorlo Fidelbo DEPOSITATO IN