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Ordinanza — n. 22645/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Sbai Hicham inadmissible. The appellant argued that the lower court's judgment was manifestly illogical regarding the exclusion of recidivism and the balance of circumstances. The court rejected these claims, ruling that the arguments constituted mere assertions rather than valid legal grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal based on the manifest illogicality of reasoning is inadmissible if the contested decision is supported by sufficient and non-illogical motivation, as mere assertions do not constitute a valid ground for review.

Parole chiave

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manifest illogicality appeal inadmissibility sufficient motivation mere assertions Cassazione ordinanza recidivism exclusion legal reasoning standard motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sbai Hicham, nato a Casablanca (Marocco) il 05.09.1977 avverso la sentenza del 6 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente alla manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata, al giudizio di bilanciamento tra le circostanze nonché all'entità della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere asserzioni e poiché la sentenza risulta sorretta, sul punto, da sufficiente e non illogica motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigl. e.tensore Il PreOente Maria na Giorgiè Fidelbo DEPOSITATO IN CANC'"" og