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Ordinanza — n. 22644/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22644/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22644/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Toscano Patrizia Antonella nata a Saluzzo il 23/04/1983 avverso la sentenza del 4/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta erronea dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 388 cod. pen., al posto della assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste, è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 388 cod. pen; Ordinanza — n. 22644/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 388 cod. pen., al posto della assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste, è manifestamente infondato.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione ricorso di annullamento motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 388 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Toscano Patrizia Antonella nata a Saluzzo il 23/04/1983 avverso la sentenza del 4/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta erronea dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 388 cod. pen., al posto della assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste, è manifestamente infondato.

Osservato, in particolare, che la difesa sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionalì che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez.

Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv, 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf. Sez. 6, n. 10074 dell'8/2/2005, Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano, Rv. 227098). Evidenziato che la Corte di appello ha puntualmente messo in evidenza le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'imputata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pre)dente Maria na Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CA. ,,\ L ERIA-