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Ordinanza — n. 22641/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22641/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22641/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Riveriti Giancarlo nato ad Alessandria il 4/05/1967 avverso la sentenza del 28/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e le conclusioni scritte con nota spese depositate a mezzo PEC dalla Parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano l'erronea applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e dell'art. 384 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché \\t meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3);

Regesto Legislator

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art. 63 cod. proc. pen, art. 384 cod. pen; Ordinanza — n. 22641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il terzo motivo, relativo all'assenza di prova di danno risarcibile è manifestamente infondato, poiché la difesa formula una critica officiosa ai poteri del giudice di merito legittimamente esercitati. Deve ricordarsi che, nel caso di liquidazione equitativa del danno morale, perche' sia soddisfatto l'obbligo di motivazione, non e' necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento, ma e' sufficiente che siano indicati, come nel caso di specie, i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione.

Parole chiave

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entità del torto morale rimborso delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di procedura accertamento dell'ammontare del danno tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 63 cod. proc. pen
art. 384 cod. pen
e dell'art. 384 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché \\t meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Riveriti Giancarlo nato ad Alessandria il 4/05/1967 avverso la sentenza del 28/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e le conclusioni scritte con nota spese depositate a mezzo PEC dalla Parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano l'erronea applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e dell'art. 384 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché \\t meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3);

Rilevato che il terzo motivo, relativo all'assenza di prova di danno risarcibile è manifestamente infondato, poiché la difesa formula una critica officiosa ai poteri del giudice di merito legittimamente esercitati. Deve ricordarsi che, nel caso di liquidazione equitativa del danno morale, perche' sia soddisfatto l'obbligo di motivazione, non e' necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento, ma e' sufficiente che siano indicati, come nel caso di specie, i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione.

La dazione di una somma di denaro non e', per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si puo' fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare (Sez. 3 civile, n. 2228 del 16/02/2012, Rv.621460; Sez.3 civile, n. 19493 del 21/09/2007, Rv. 599416; Sez. lav., n, 11039 del 12/05/2006, Rv.589068; Sez. 3 civile, n. 20320 del 20/10/2005, Rv.584526; Sez. 3 civile, n. 9626 del 16/06/2003, Rv.564299).

Osservato, infine, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Nel caso di specie deve essere esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si è limitata a formulare le proprie conclusioni.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consi bere estensore Il Pres dente Maria igna Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN