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Ordinanza — n. 22640/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaint lacks specific legal grounds regarding passive resistance charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22640/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law and failed to provide adequate reasoning regarding the classification of conduct under Article 337 of the Penal Code as passive resistance. The court rejected these claims, ruling that the arguments were merely generic complaints and factual grievances already sufficiently examined by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on generic complaints and mere factual grievances regarding the classification of conduct as passive resistance is inadmissible if the lower court's reasoning was already adequately examined.

Parole chiave

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passive resistance Article 337 Penal Code inadmissible appeal generic complaints procedural costs Cassazione motivation review privilegio di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Hailass Hicham, nato in Marocco il 23.10.1987 GiVErgo avverso la sentenza del [1:511212021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna ..0 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestava la violazione di legge e, comunque, la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con riferimento alla riconducibilità della condotta ad un'ipotesi di resistenza passiva, risulta generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 m/rzo 2022 Il Cons ré estensore Il PrSidente Mari4Lina Vigna Giorgio 'ridelbo C.POSITATO IN CANCELLERIA -