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Ordinanza — n. 22639/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism grounds due to sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22639/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's application of aggravated recidivism under Article 99 of the Penal Code was flawed. The court rejected this, finding the appellate judgment's reasoning based on the criminal record and criminal propensity was sufficient and logical.

Regesto Legislator

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Art. 99 c.p.; The Supreme Court holds that an appeal challenging the application of aggravated recidivism is inadmissible in the jurisdictional phase if the lower court's reasoning is sufficient and non-illogical.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Aggravated Recidivism Article 99 Penal Code Jurisdictional Appeal Sufficient Reasoning Inadmissible Appeal Criminal Record recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 c.p.
art. 99 c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALL LAMA, nato in Senegal il 30/03/1987 avverso la sentenza del 9 giugno 2021 emessa dalla Corte di Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'applicazione della recidiva reiterata e specifica ex art. 99 c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la motivazione del giudice di merito appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata correttamente dà conto delle plurime condanne attestate dal casellario giudiziale e adeguatamente rileva la sistematica propensione criminale dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consi ore Il Pre 'dente Mari a Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CANC, LERIA 10 G111 22