Ordinanza — n. 22638/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Riganelli Claudio nato a Perugia il 22/02/1989 avverso la sentenza del 9/10/2020 emessa dalla Corte d'appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avente ad oggetto la ritenuta responsabilità dell'imputato ed i criteri di valutazione della prova dichiarativa del coimputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.P. 309/90, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché rnelarnepre riprodottivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d,P.P. 309/90, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché rnelarnepre riprodottivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9);
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Riganelli Claudio nato a Perugia il 22/02/1989 avverso la sentenza del 9/10/2020 emessa dalla Corte d'appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avente ad oggetto la ritenuta responsabilità dell'imputato ed i criteri di valutazione della prova dichiarativa del coimputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.P. 309/90, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché rnelarnepre riprodottivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigli es.tensore Il Pres,idente Maria S Vigna GiorgiO Fidelbo DEPOSITATO IN CANpF_I-y_ERIA 190 oggi. 1