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Ordinanza — n. 22578/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it failed to cite any of the four specific statutory grounds required by law. The appellant's defense argued for a general lack of reasoning, but the court noted that appeals against plea agreements are strictly limited to issues regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the court ruled the appeal procedurally void and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; generic appeals lacking these grounds are inadmissible and must be declared without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal specific statutory grounds procedural defect court costs order prove fabbricate alibi testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su richiesta delle parti, ha applicato a Tomaselli Fabio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI FABIO nato a MANDURIA il 03/07/1985 avverso la sentenza del 24/01/2022 del TRIBUNALE di TARANTO(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione l 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su richiesta delle parti, ha applicato a Tomaselli Fabio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione lamentando il vizio della carenza della motivazione.

3. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso, del tutto generico, non contiene alcun riferimento ad una delle ipotesi suddette. La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere est