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Ordinanza — n. 22573/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for drug trafficking due to lack of specific legal grounds and failure to cite facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22573/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove the drug's destination to third parties and incorrectly applied recidivism rules. The court rejected these claims as generic, noting the appeal lacked specific legal arguments and factual comparisons required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 616 c.p.p.; Criminal appeals must specify legal grounds and factual elements supporting the request, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific legal grounds requirement drug trafficking conviction recidivism exclusion error court costs and fine allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
La difesa si duole della motivazione offerta dalla Corte di merito sostenendo che agli atti non vi è prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente; lamenta l'erroneo mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMAIO MATTIA NICOLA nato a BARLETTA il 21/06/1990 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1.Calamaio Mattia Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella di primo grado per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett.

g) d.P.R. 309/90. La difesa si duole della motivazione offerta dalla Corte di merito sostenendo che agli atti non vi è prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente; lamenta l'erroneo mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; si duole della mancata esclusione della contestata recidiva. \ 2. 1ono generici e riproduttivi di profili di censurkgià adeguatamente vagliatidalla Corte di merito e disattesìcon corrette argomentazioni giuridiche. La motivazione, anche in riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva è conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede, puntualmente richiamati in sentenza. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel presente caso manca ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2