Ordinanza — n. 22571/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAN ETTA MARCO nato a TAURIANOVA il 06/07/1973 avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Con sentenza emessa in data 25/1/2022 il Tribunale di Latina ha applicato a Panetta Marco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 mesi 9, giorni 10 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, aggravato dall'art. 80 d.P.R. 309/90. Il giudice ha applicato, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; ha poi disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro. La difesa si duole dell'adozione della misura interdittiva e della disposta confisca, lamentando che tali provvedimenti non sono stati motivati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 80 d.P.R. 309/90, art. 29 cod. pen; Ordinanza — n. 22571/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 mesi 9, giorni 10 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, aggravato dall'art. 80 d.P.R. 309/90. Il giudice ha applicato, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; ha poi disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro. La difesa si duole dell'adozione della misura interdittiva e della disposta confisca, lamentando che tali provvedimenti non sono stati motivati.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAN ETTA MARCO nato a TAURIANOVA il 06/07/1973 avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 25/1/2022 il Tribunale di Latina ha applicato a Panetta Marco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 mesi 9, giorni 10 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, aggravato dall'art. 80 d.P.R. 309/90. Il giudice ha applicato, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; ha poi disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro. La difesa si duole dell'adozione della misura interdittiva e della disposta confisca, lamentando che tali provvedimenti non sono stati motivati.
I motivi di doglianza sono manifestamente infondati „ La misura della confisca dello stupefacente è obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., essendo un bene il cui uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque è parimenti obbligatoria, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., essendo stata applicata all'imputato una pena superiore ad anni tre di reclusione. Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. solo quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non si fa luogo all'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione, anche in questo caso, della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consiglie