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Ordinanza — n. 22570/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of the lower court's factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22570/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued that police testimony was insufficiently probative, but the court noted the appeal did not engage with the detailed factual findings in the judgment. Consequently, the appeal violated procedural requirements for specific grievances, leading to dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. c) c.p.p.; Art. 581, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances do not expose a specific criticism of the contested decision's reasoning, as they must be articulated to challenge the factual or logical basis of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific criticism requirement factual reasoning review procedural defect criminal appeal dismissal obbligo di testimoniare deposizioni attendibili testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. c) c.p.p.
Lo stesso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett.
Art. 581, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso, infatti, al di là di astratti riferimenti alla regola di cui all'art. 192 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 192 cod. proc. pen
Il motivo di ricorso, infatti, al di là di astratti riferimenti alla regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 581 c.p
c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJERGJI MOLLE nato il 19/06/1968 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Gjergji Molle ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Corte d'appello di indicata in epigrafe di conferma di quella di primo grado con cui è stato cdfflà-nnato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce illogicità della motivazione, sostenendo come gli elementi indicati in motivazione non siano idonei a sostenere l'affermazione della responsabilità dell'imputato: erroneamente la Corte di merito ha ritenuto gravemente indiziaria la dichiarazione rilasciata dall'operante di polizia, in base alla quale il ricorrente "non fosse soggetto conosciuto in zona", da ciò desumendo che egli si fosse trovato nel quartiere San Basilio al solo scopo di commerciare lo stupefacente.

Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso, infatti, al di là di astratti riferimenti alla regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e all'affermazione che la ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe illogica, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui sono richiamate con puntualità le numerose emergenze probatorie dalle quali è stata desunta la responsabilità dell'imputato. Lo stesso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute non sono articolate in modo da esporre il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Mariarosaria Bruno r