Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22568/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22568/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22568/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIETO SALVATORE nato a AVELLINO il 19/04/1985 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Lieto Salvatore, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1-quater e 8, cod. strada, accertato in Marzano di Noia il 13/11/2016. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., non avendo i giudici di merito operato la riduzione della metà della pena siccome previsto dalla norma richiamata per i reati contravvenzionali. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione in assenza di sospensioni della prescrizione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 22568/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 187, commi 1-quater e 8, cod. strada, accertato in Marzano di Noia il 13/11/2016. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., non avendo i giudici di merito operato la riduzione della metà della pena siccome previsto dalla norma richiamata per i reati contravvenzionali. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione in assenza di sospensioni della prescrizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori errore nella commisurazione della pena lex loci delicti alleggerimento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIETO SALVATORE nato a AVELLINO il 19/04/1985 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Lieto Salvatore, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1-quater e 8, cod. strada, accertato in Marzano di Noia il 13/11/2016. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., non avendo i giudici di merito operato la riduzione della metà della pena siccome previsto dalla norma richiamata per i reati contravvenzionali. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione in assenza di sospensioni della prescrizione.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Napoli per quanto di competenza, disponendo la comunicazione a cura dell'ufficio di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Napoli per quanto di competenza, disponendo la comunicazione a cura dell'ufficio di merito. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore residente Mariarosaria Bruno S rrao