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Ordinanza — n. 22567/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22567/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLU ANDREA nato a ROMA il 30/01/1987 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione I 1. Collu Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso accertamento circa l'esistenza di eventuali cause di proscioglimento ex dell'art 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22567/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Collu Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso accertamento circa l'esistenza di eventuali cause di proscioglimento ex dell'art 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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pericolo di collusione con testimoni allegazioni fattuali non credibili censura dell'accertamento dei fatti risposta alla petizione azione intesa alla dichiarazione di responsabilità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Collu Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso accertamento circa l'esistenza di eventuali cause di proscioglimento ex dell'art 129 cod.
art 129 cod. proc. pen
pen., deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso accertamento circa l'esistenza di eventuali cause di proscioglimento ex dell'art 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLU ANDREA nato a ROMA il 30/01/1987 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione I 1. Collu Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso accertamento circa l'esistenza di eventuali cause di proscioglimento ex dell'art 129 cod. proc. pen.

3. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo di ricorso esula dalle ipotesi predette. La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022.