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Sentenza — n. 22565/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22565/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22565/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMATO GERARDO nato a SALERNO il 23/09/1971 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato D'Amato Gerardo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 22565/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett.

Parole chiave

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gravi addebiti penali testimonianza della vittima attendibilità dei testimoni false dichiarazioni senza giuramento verdetto di colpevolezza testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 159 cod. pen., rappresentando di avere richiesto la emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in sede d'appello.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMATO GERARDO nato a SALERNO il 23/09/1971 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato D'Amato Gerardo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

c) e 2-bis cod. strada, accertato in Salerno il 16/7/2016. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 159 cod. pen., rappresentando di avere richiesto la emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in sede d'appello. La Corte d'appello, lamenta, ha rigettato la domanda erroneamente calcolando le sospensioni intervenute nel corso dei giudizi di merito. All'udienza del 23/2/2018 il giudice di primo grado rinviò la trattazione del procedimento all'udienza del 23/11/2018. La Corte d'appello, ai fini della sospensione della prescrizione, ha calcolato l'intero periodo, trascurando di considerare che le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Rv. 262913 - 01). Sono stati inoltre erroneamente calcolati i termini di deposito della motivazione della sentenza di primo grado. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato stesso. Ciò, pur tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso dei gradi di merito (gg. 60 per legittimo impedimento del difensore all'udienza del 23/2/2018; mesi 6 e giorni 6 di sospensione per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense dal 23/11/2018 al 29/5/2019) Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.Revoca la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e manda al Prefetto di Salerno per quanto di competenza, plisponendo la comunicazione a cura dell'ufficio di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e manda al Prefetto di Salerno per quanto di competenza, disponendo la comunicazione a cura dell'ufficio di merito. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore dente Mariarosaria Bruno S rao ry,17,-;;;* ,,...) ;--