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Ordinanza — n. 22561/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses plea bargain appeal for lack of legal grounds regarding sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defense argued the judge failed to specify statutory sentencing increases, but the court held that appeals against plea agreements are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors or sentencing illegality. Since the applied sentence reflected the parties' agreement and showed no illegality, the claim regarding sentencing calculation was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as legal qualification errors or sentencing illegality; claims regarding the calculation of sentencing increases without explicit mention are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing calculation continuation of sentences inadmissible appeal Italian criminal procedure domanda d'asilo di rom facoltà di astenersi dal testimoniare vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FRANCESCO nato a ASTI il 19/11/1988 avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Rizzo Francesco, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Trapani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per una pluralità di violazioni dell'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione alla quantificazione della pena, non avendo il giudice indicato gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione.

2. L'impugnazione proposta è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La pena applicata, che rispecchia l'accordo tra le parti, non presenta profili di illegalità, pertanto, alla luce della disciplina richiamata, il motivo di doglianza prospettato dalla difesa non può formare oggetto di impugnazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Mariarosaria Bruno DEPOSITA IN CAN