Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22556/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as parties can modify agreements before judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22556/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's claim of judicial interference was unfounded. Although the defense argued the judge improperly solicited a new agreement after an initial plea deal, the court cited established precedent allowing parties to mutually modify their settlement before the judge issues the final sentence. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible for defects other than those listed in the statute, and parties may mutually modify their agreement before the judge's pronouncement.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal mutual agreement modification inadmissible appeal judicial solicitation correlation defect responsabilità disciplinare irresponsabilità indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
D.P.R. 309/90, art. 73, comma 4
pen., la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
T.U. stup., art. 80, comma 2
309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, T.U.
art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Torino, su richiesta delle parti, ha applicato a Marku Rruzhdi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021
Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Rv.
Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021
Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Rv.
Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012
Solo la modifica unilaterale è considerata non ammissibile (Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU RRUZHDI nato il 07/05/1991 avverso la sentenza del 10/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO(-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, su richiesta delle parti, ha applicato a Marku Rruzhdi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, T.U. stup.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.444 cod. proc. pen., non essendo consentito al giudice, una volta raggiunto l'accordo tra le parti, sollecitare le stesse per raggiungere un differente accordo. La difesa rappresenta che, in data 9 novembre 2021, raggiungeva un accordo con il P.M. per la definizione del giudizio nelle forme del patteggiamento. All'udienza celebratasi il giorno successivo, il giudice, invitava le parti a modificare il patto, dandone atto a verbale. Le parti raggiungevano quindi un nuovo accordo su sollecitazione del giudice. tale intervento determinerebbe la nullità della sentenza. Non era consentito al giudice intervenire sul punto: essendosi verificato l'incontro delle volontà delle parti, l'accordo tra le parti doveva reputarsi cristallizzato e non suscettibile di modifica.

3. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza solo apparentemente evoca un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.

In realtà, la possibilità di modificare bilateralmente l'accordo raggiunto prima che il giudice emetta la sentenza di patteggiamento è ammessa dagli orientamenti di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Rv. 282054 - 01: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finchè il primo non venga recepito con la sentenza, con la conseguenza che la pronuncia del giudice che recepisca il primo accordo, già concordemente sostituito dalle parti, è affetta da difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza";

Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Rv. 281492 - 01: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo"). Solo la modifica unilaterale è considerata non ammissibile (Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, Rv. 254371 - 01: "In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione").

4. La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il ores ente Mariarosaria Bruno