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Ordinanza — n. 22555/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to generic legal qualification complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the court found the complaint generic and contradicted by the trial court's detailed reasoning. The decision rests on the principle that only manifest errors in legal qualification are admissible in plea bargain appeals, excluding mere valuation disputes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for manifest errors in legal qualification, excluding general valuation disputes.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error manifest error standard inadmissible cassation procedural law Italy deposito tardivo deposizione inattendibile sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Sproccati Federico, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro seimiladuecento di multa in relazione ad una pluralità di reati riguardanti la violazione dell'art.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen., la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro seimiladuecento di multa in relazione ad una pluralità di reati riguardanti la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, aggravati ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPROCCATI FEDERICO nato a BOLOGNA il 28/03/1988 avverso la sentenza del 22/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA- [dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Sproccati Federico, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro seimiladuecento di multa in relazione ad una pluralità di reati riguardanti la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, aggravati ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, la violazione della legge armi ed altre fattispecie indicate nella rubrica.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla insufficienza motivazionale della sentenza in relazione al profilo della qualificazione giuridica, oltre ad essere del tutto generica, è palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata da precisi riferimenti alle risultanze investigative che rendono conto in maniera compiuta dell'adeguatezza della valutazione espressa dal Tribunale sul punto.

Non deve trascurarsi di considerare, in relazione al profilo dedotto, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, possa essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione, solo quando risulti, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Rv. 254865 - 01). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il