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Ordinanza — n. 22553/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22553/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22553/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH MAHMOUD nato il 08/11/1996 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Salah Mahmoud ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui, a seguito di conferma della pronuncikdi primo grado, è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 3333, 00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 132 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 22553/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto al profilo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena sanzioni penali sanzione sostitutiva riesame dell'entità pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. pen
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
art. 133 cod. pen
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH MAHMOUD nato il 08/11/1996 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Salah Mahmoud ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui, a seguito di conferma della pronuncikdi primo grado, è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 3333, 00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando cattivo governo degli artt. 133, 62-bis e 99, comma 4, cod. pen. La pena irrogata sarebbe eccessivamente severa; i giudici si sarebbero discostati in modo rilevante dal minimo edittale senza offrire adeguata motivazione; il riconoscimento dell'aggravante della recidiva non sarebbe adeguatamente motivato; solo apparente risulterebbe la motivazione offerta in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Rilevato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto al profilo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

Adeguata motivazione sorregge la decisione di riconoscere la recidiva qualificata: l'elevata pericolosità sociale dell'imputato è ritenuta sulla base della considerazione dei precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato, significativamente accresciuta dalla circostanza che l'attività illecita è stata posta in essere mentre il ricorrente era detenuto agli arresti domiciliari. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore P sidente Mariarosaria Bruno Serr