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Ordinanza — n. 22552/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22552/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22552/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MASI LUCA nato a ROMA il 18/07/1975 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di ROMA( dato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a De Masi Luca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22552/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a De Masi Luca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti motivi di cassazione argomentazione nel merito impugnabilità della decisione di rinvio asserzione difendibile deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a De Masi Luca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accerta- mento dell'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applica- zione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MASI LUCA nato a ROMA il 18/07/1975 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di ROMA( dato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a De Masi Luca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accerta- mento dell'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in se- de di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applica- zione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassa- zione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore pPre 'dente Mariarosaria Bruno gen Serrao , t/t) D E S I TATA