Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being a factual complaint rather than a legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Mollicone Franck inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking and weapon violations, arguing the court's reasoning was flawed. The court rejected this because the appeal constituted a factual complaint seeking a re-evaluation of evidence, which is not permitted in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely contests the factual correctness of the lower court's reasoning or seeks a re-evaluation of evidence, as such appeals are reserved for the Court of Appeal.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLICONE FRANCK nato il 07/10/1966 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Mollicone Franek ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia del Tribunale di Bologna, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e per plurime violazioni della legge armi. Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mert doglianza in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie.
La sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado ha dato rilievo, ai fini della esclusione della invocata fattispecie, al quantitativo rilevante della sostanza caduta in sequestro (circa mezzo chilo di sostanza stupefacente), alla varietà della tipologia (MDMA, ketamina, anfetamina), al possesso di strumentazione per il confezionamento in dosi, al possesso di una rilevante somma di danaro, alla detenzione nello stesso contesto di un'arma da sparo. Da tali elementi ha desunto, con argomentare logico e coerente, che le modalità e i mezzi dell'azione fossero incompatibili con la nozione di lieve entità.
La motivazione non appare né manifestamente illogica né contraddittoria, unici vizi rilevabili in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Pres' ente Mari. osaria Bruno erpia , e rao i UE.POSIT