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Ordinanza — n. 22550/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to lack of specific grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22550/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific legal grounds required for challenging a plea bargain sentence. The defendant argued that the judgment should have been translated into a language he understood, claiming a violation of fair trial rights. The court ruled that without evidence of prejudice to the defense, the lack of translation does not automatically invalidate the sentence, and appeals against plea bargains are strictly limited to specific statutory grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as lack of correlation between request and sentence or illegal penalty, and generic claims of translation defects without proven prejudice do not constitute valid grounds for cassation.

Parole chiave

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plea bargain appeal translation of judgment nullity of sentence procedural admissibility right to defense Cassazione ordinanza specific grounds requirement verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 111, commi 2 e 3, Cost.
Art. 143 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Kallcaku Elvis, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Kallcaku Elvis, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02
103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassa- zione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALLCAKU ELVIS (CUI 03YIPMN) nato il 18/06/1991 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO[dato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Kallcaku Elvis, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 111, commi 2 e 3, Cost., 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs 32/2014 in attuazione della direttiva n. 2010/64 UE e 179 cod. proc. pen.; mancata osservanza di nor- ma processuale stabilita a pena di nullità assoluta e insanabile riguardante l'obbligo di traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato. Difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancanza di necessità della traduzione.

3. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra ri- chiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità del- la pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha genericamente dedotto la nullità della sen- tenza per mancata traduzione della stessa nella lingua conosciuta dall'imputato. Peraltro, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indi- cativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassa- zione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Pre idente Mariarosaria Bruno , Serrao i DEPOSITATA IN