Italian Court dismisses plea bargain appeal claiming sentencing proportionality violation as non-justiciable at cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the proportionality of the fine imposed in a plea bargain. The defendant argued that monetary and custodial penalties were not proportionally adjusted, but the court held that such arguments are excluded from cassation review under specific statutory limits. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if based on the proportionality of the agreed penalty, as the judicial ratification of the parties' agreement cannot be unilaterally modified except for legal illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLI NELLO nato a ROMA il 06/12/1989 avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle partii; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; i Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il G.I.P. del Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Selli Nello, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 19.444,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla non congruità del trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta che le diminuzioni e gli aumenti apportati in relazione alla pena pecuniaria avrebbero dovuto rispettare la medesima proporzione seguita per la pena detentiva.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
E' inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi non verificatasi nel caso in esame (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio