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Ordinanza — n. 22547/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility as grievances do not meet statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22547/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals filed by Palaia Gaetano and Di Leila Nazario inadmissible. The appellants argued for acquittal under Article 129 and challenged the lack of reasoning regarding liability and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they fall outside the limited statutory grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court are inadmissible when grievances do not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory grounds review numerus clausus censure legal qualification error penalty illegality review gravi addebiti penali altri capi d'accusa testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art.
art. 444 cod. proc. pen
Palaia Gaetano e Di Leila Nazario ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei loro confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Palaia Gaetano lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALAIA GAETANO nato a TAURIANOVA il 24/05/1976 DI LELLA NAZARIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 10/03/1983 avverso la sentenza del 06/12/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA/dato avviso alle parti;{ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Palaia Gaetano e Di Leila Nazario ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei loro confronti ex art. 444 cod. proc. pen. Palaia Gaetano lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; il Di Leila lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, si duole inoltre dell'assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, 2.

I ricorsi sono inammissibili. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23-6-2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Presidente Mariar runo rao DFPOSITAT IN GA