Ordinanza — n. 22544/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGrassano Leonardo, personalmente, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza dei reati addebitatigli, lamentando la inadeguatezza degli elementi posti a fondamento della decisione assunta. Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando cattivo governo dell'art. 133 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 22544/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza dei reati addebitatigli, lamentando la inadeguatezza degli elementi posti a fondamento della decisione assunta. Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando cattivo governo dell'art. 133 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSANO LEONARDO nato a SAN SEVERO il 17/04/1978 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Grassano Leonardo, personalmente, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza dei reati addebitatigli, lamentando la inadeguatezza degli elementi posti a fondamento della decisione assunta. Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando cattivo governo dell'art. 133 cod. pen.
2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 19/11/2021 (come da attestazione in calce alla sentenza). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per Cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, l'impugnazione proposta personalmete dal Grassano deve essere dichiarata inammissibile.
3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Pr idente Mariaro aria Bruno DEPOSITATA e i e rao i liut1/4) IN CANCELLE