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Ordinanza — n. 22543/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit and erroneous evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in interpreting evidence and failed to grant generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding the first ground involved an impermissible re-evaluation of probative evidence and the second lacked a supporting argumentative framework.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.c.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is not subject to cassation review or if the grounds raised do not constitute a violation of law or a lack of motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of merit evidence re-evaluation generic mitigating circumstances procedural costs Cassation review violation of law motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.c.
Art. 62-bis cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da conferente apparato argomentativo, conforme ai pronunciamenti di questa Corte (cfr., ex multis Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA ANNA nato a MESSINA il 07/04/1989 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Campanella Anna, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. L'imputata è stata ritenuta responsabile, nei gradi di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto kg. 7, 910 di sostanza stupefacente del tipo marijuana in una cantinola di pertinenza della sua abitazione.

La difesa censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge sotto molteplici profili, contestando la ricostruzione del fatto operata in sentenza ed assumendo che il Giudice di merito sarebbe incorso in una erronea interpretazione delle prove assunte nel corso del giudizio; con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art.. 62-bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la congruità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, è palesemente versato in fatto, prospettandosi una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie.

Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da conferente apparato argomentativo, conforme ai pronunciamenti di questa Corte (cfr., ex multis Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il 'resi ente gèn rao DEP I IN OSITATA